Cos'è: Gli Albi dei Giudici popolari sono costituiti presso le Corti di Assise e le Corti di Assise d'appello e consistono in elenchi di cittadini in possesso dei requisiti per assumere l'incarico di Giudice popolare.
Chi può richiederlo: L'inserimento in tali Albi può avvenire su richiesta del cittadino in possesso dei requisiti oppure con iscrizione d'ufficio da parte dell'Ufficio Elettorale.
L'iscrizione avviene ogni due anni, negli anni dispari.
A chi è destinato: Tutti i cittadini residenti che nell'anno abbiano compiuto o debbano compiere il 30^ o il 31^ anno di età e che siano in possesso dei requisiti richiesti saranno iscritti d'ufficio. I cittadini che cambiano comune di residenza dopo il compimento del 31^ anno dovranno presentare domanda di nuova iscrizione presso il nuovo comune.
Modalità di Attivazione: D'Ufficio
Come si richiede : Su domanda in caso di variazione di residenza oppure per variazione del titolo di studio. In tutti gli altri casi l'iscrizione avviene d'ufficio.
Tempi: L'iscrizione rimane valida fino al compimento del 65^ anno di età.
La perdita del diritto avviene a seguito della perdita dei requisiti richiesti.
Spese a carico dell'utente: Nessuna.
Dove rivolgersi: Presso l'Ufficio Elettorale negli anni dispari entro il 31 Luglio.
Riferimenti legislativi
(Normativa): Legge 10/04/1951 n. 287
Legge 405/1952, art. 3
Legge 1441/1956 art. 27