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COMUNE DI ROLO
Corso Repubblica 39 CAP 42047 - P.IVA e COD.FISC.: 00440750354
Tel. U.R.P. 0522.658011    Tel. Centralino 0522-6580
E-mail info@comune.rolo.re.it     Posta certificata (P.E.C.) rolo@cert.provincia.re.it

Comune

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Territorio

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Servizi

Uffici e servizi, orari di apertura al pubblico, numeri utili. Entra nella sezione Servizi
INDICE DEI PROCEDIMENTI SELEZIONATI:
  1. Richiesta attestazione di soggiorno permanente e di regolarità di soggiorno
  2. Passaporto
  3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (atto notorio)
  4. Delega ritiro documenti all'estero
  5. Delega a viaggiare con altri diversi dai genitori
  6. Convivenze di fatto
  7. Carta d'Identità Elettronica CIE
  8. Cambio di residenza
  9. Autocertificazioni
  10. Autocertificazione online: Visura dati anagrafici e autocertificazioni
  11. Albo Giudici popolari
  12. Aggiornamento dell'albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente e scrutatori di seggio elettorale
Richiesta attestazione di soggiorno permanente e di regolarità di soggiorno
Responsabile del procedimento:
  • Unità:ANAGRAFE ELETTORALE
  • Responsabile dell'ufficio: Grazia Casini
  • Dirigente di riferimento: Federica Frignani
  • Telefono: 0522 658004
  • Email: demografici@comune.rolo.re.it
  • Orari: Apertura al pubblico dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 12,30, sabato dalle 8,30 alle 12,30, lunedi e giovedi dalle 15,00 alle 17,00.
Cos'è: Il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, ha abrogato la carta di soggiorno per i cittadini comunitari o equiparati. A partire dall'11 aprile 2007, è competenza del Comune provvedere al rilascio delle attestazioni di soggiorno permanente e della regolarità di soggiorno dei cittadini appartenenti all’Unione Europea.
Chi può richiederlo: L'attestazione di soggiorno permanente o di regolare soggiorno può essere richiesta dal cittadino comunitario che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale.
A chi è destinato: La continuità del soggiorno è un periodo di soggiorno ininterrotto di cinque anni: ciò sarà desumibile con l’iscrizione anagrafica e con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta dall’interessato, relativamente al non essersi assentato dal territorio nazionale per periodi eccedenti quanto indicato al terzo comma dell’art. 14.

La legalità del soggiorno compiuto in conformità ai requisiti indicati dalla Direttiva 2004/38/CE (art. 7 n. 1) e trasposti nel D.lgs n. 30/2007, sentenza della Corte di Giustizia 21 dicembre 2011
Ai fini del calcolo dei cinque anni, va considerato anche il periodo di soggiorno regolare precedente l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.


La continuità di soggiorno non viene interrotta da:

- assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno;

- assenze di durata superiore a sei mesi per l'assolvimento degli obblighi militari;

- assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattie gravi, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.


Il diritto di soggiorno permanente si perde, invece, in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.
Modalità di Attivazione: A Domanda
Come si richiede : La richiesta deve essere presentata presso l'Ufficio Demografici del Comune di Rolo, unitamente al modulo di richiesta (disponibile in allegato) compilato e debitamente sottoscritto.

Allegare inoltre la copia fotostatica di un documento d'identità valido del sottoscrittore; se in possesso, allegare copia del permesso o carta di soggiorno precedenti e, solo per l’attestazione di soggiorno permanente, copia dell’eventuale attestato di regolare soggiorno.

Allegare n. 2 marche da bollo da € 16,00 ciascuna (una per la domanda e una per l’attestato).


E’ inoltre possibile richiedere l’attestazione via fax o posta elettronica a demografici@comune.rolo.re.it , con ritiro della stessa presso lo sportello di front-office dell’Ufficio Demografici del Comune Rolo: inviare il relativo modulo debitamente compilato, allegando copia di un valido documento di riconoscimento del richiedente.
Tempi: L’attestato di rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta del cittadino corredata dalla documentazione atta a provare le condizioni, rispettivamente previste dall’articolo 14 e dell’articolo 15
Documenti da presentare: Documentazione da inviare per dimostrare i requisiti:

LAVORO SUBORDINATO: buste paga, CUD, qualsiasi altro documento idoneo a provare la sussistenza di tale condizione per il periodo di 5 anni

LAVORATORE AUTONOMO: CUD, documenti contributivi e/o fiscali o qualsiasi altro documento idoneo a provare la sussistenza di tale condizione

SOGGIORNO PER MOTIVI DIVERSI DAL LAVORO: accertamento del possesso di risorse (estratto conto bancario, dichiarazione dell’istituto di credito, ecc.) e titolo di copertura dei rischi sanitari (polizza, formulario comunitario, iscrizione SSN ecc.) per il periodo di 5 anni

FAMILIARE: accertamento della qualità di familiare mediante documentazione autentica per il periodo dei 5 anni e accertamento del possesso dei requisiti per il periodo di 5 anni in capo al cittadino titolare di autonomo diritto di soggiorno (lavoro o risorse + polizza ecc.)
Riferimenti legislativi (Normativa): D.Lgs. n. 30 del 06/02/2007 - Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

Direttiva Unione Europea n. 2004/38/CE

Sentenza 21 dicembre 2011 – Procc. C-424/10 e C-425/10
Passaporto
Responsabile del procedimento: Grazia Casini
  • Unità:ANAGRAFE ELETTORALE
  • Responsabile dell'ufficio: Grazia Casini
  • Dirigente di riferimento: Federica Frignani
  • Telefono: 0522 658004
  • Email: demografici@comune.rolo.re.it
  • Orari: Apertura al pubblico dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 12,30, sabato dalle 8,30 alle 12,30, lunedi e giovedi dalle 15,00 alle 17,00.
Cos'è: Il passaporto è un documento di identità personale che consente l'ingresso in qualsiasi paese straniero riconosciuto dal Governo Italiano, salvo le limitazioni previste dalla legge.
Chi può richiederlo: Può essere rilasciato a tutti i cittadini italiani fin dalla nascita e senza limitazioni di età.

Come si richiede : Il rilascio è di competenza della Questura di Reggio Emilia.
Per tutte le informazioni utili oppure per prendere appuntamento si consiglia di accedere al sito della Polizia di Stato, sezione: Per il cittadino - Passaporto
Validità documentazione rilasciata: Il passaporto ordinario è valido 10 anni.
Spese a carico dell'utente: Il rilascio di un nuovo documento, valido 10 anni, costa € 73,50 ma non è più dovuta la tassa per il passaporto ordinario. Chi ha già un passaporto in corso di validità, e deve andare all'estero, non deve pagare nulla.
Dal 24 giugno 2014 non è più dovuta la tassa annuale del passaporto ordinario, precedentemente richiesta per l'uso del passaporto nei Paesi non appartenenti all'Unione europea. Per quanto riguarda invece il rilascio di un nuovo passaporto, dalla medesima data del 24 giugno occorre versare un contributo amministrativo di € 73,50, sotto forma di contrassegno telematico che dovrà essere acquistato in una rivendita di valori bollati, oltre al costo del libretto di € 42,50.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (atto notorio)
Responsabile del procedimento: Grazia Casini
  • Unità:ANAGRAFE ELETTORALE
  • Responsabile dell'ufficio: Grazia Casini
  • Dirigente di riferimento: Federica Frignani
  • Telefono: 0522 658004
  • Email: demografici@comune.rolo.re.it
  • Orari: Apertura al pubblico dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 12,30, sabato dalle 8,30 alle 12,30, lunedi e giovedi dalle 15,00 alle 17,00.
Cos'è: La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è una dichiarazione scritta, resa nel proprio interesse, riguardante stati, qualità personali o fatti che sono a diretta conoscenza dell'interessato e che non rientrano nell'elenco di quelli che si possono autocertificare.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non possono essere dichiarazioni di impegno a fare o non fare qualcosa in futuro.
Qualora la dichiarazione sia da presentare alla pubblica amministrazione o a gestori di servizi pubblici, la firma deve essere fatta alla presenza del dipendente addetto, oppure occorre allegare un documento di identità.
Qualora invece la dichiarazione sia da presentare a privati che la accettino la firma deve essere autenticata.
I cittadini extracomunitari, in possesso di permesso o carta di soggiorno, possono dichiarare solo stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Modalità di Attivazione: A Domanda
Tempi: Rilascio immediato
Documentazione rilasciata: eventuale autenticazione della firma del dichiarante
Spese a carico dell'utente: - marca da bollo da € 16,00
- 0,52 centesimi per diritti di segreteria
Riferimenti legislativi (Normativa): DPR 445/2000
Note: Il cittadino deve essere a conoscenza del contenuto che vuole dichiarare e mostrare un documento d'identità.
Uffici coinvolti
U.R.P. U.R.P.
Delega ritiro documenti all'estero
Responsabile del procedimento: Casini Grazia
  • Unità:ANAGRAFE ELETTORALE
  • Responsabile dell'ufficio: Grazia Casini
  • Dirigente di riferimento: Federica Frignani
  • Telefono: 0522 658004
  • Email: demografici@comune.rolo.re.it
  • Orari: Apertura al pubblico dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 12,30, sabato dalle 8,30 alle 12,30, lunedi e giovedi dalle 15,00 alle 17,00.
Cos'è: Autocertificazione
Modalità di Attivazione: A Domanda
Delega a viaggiare con altri diversi dai genitori
Responsabile del procedimento: Casini Grazia
  • Unità:ANAGRAFE ELETTORALE
  • Responsabile dell'ufficio: Grazia Casini
  • Dirigente di riferimento: Federica Frignani
  • Telefono: 0522 658004
  • Email: demografici@comune.rolo.re.it
  • Orari: Apertura al pubblico dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 12,30, sabato dalle 8,30 alle 12,30, lunedi e giovedi dalle 15,00 alle 17,00.
Cos'è: Autocertificazione
Modalità di Attivazione: A Domanda
Convivenze di fatto
Responsabile del procedimento: Casini Grazia
  • Unità:ANAGRAFE ELETTORALE
  • Responsabile dell'ufficio: Grazia Casini
  • Dirigente di riferimento: Federica Frignani
  • Telefono: 0522 658004
  • Email: demografici@comune.rolo.re.it
  • Orari: Apertura al pubblico dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 12,30, sabato dalle 8,30 alle 12,30, lunedi e giovedi dalle 15,00 alle 17,00.
Cos'è: La Legge n. 76/2016, in vigore dal 5 giugno 2016, prevede la disciplina delle convivenze di fatto (commi 36-36 dell ‘Art. 1).
Chi può richiederlo: La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Rolo, coabitanti sul medesimo stato di famiglia. Nel caso in cui gli stessi non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario effettuare la variazione.
Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.
Modalità di Attivazione: A Domanda
Come si richiede : Gli interessati devono presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi (modulo allegato in fondo alla pagina) unitamente alle copie dei documenti di identità.
La dichiarazione può essere inoltrata:
-presentandosi personalmente presso l’ufficio Anagrafe con i documenti d’identità validi. Può presentarsi anche un solo componente della convivenza di fatto purchè in possesso della fotocopia del documento d’identità del componente assente. Il modulo deve essere sottoscritto da entrambi i componenti
-via e-mail alla casella:demografici@comune.rolo.re.it
con acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti d’identità dei dichiaranti e trasmissione tramite casella di posta semplice o via PEC
-via fax:0522/66.69.53

La cancellazione della Convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:
-d’ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o residenza nel Comune di Rolo di uno o entrambi i componenti della Convivenza di Fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
-su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione su domanda di una o di entrambe le parti interessate).

La richiesta di scioglimento della convivenza di fatto (modulo allegato in fondo alla pagina), unitamente ai documenti di identità dei dichiaranti dovrà essere inviata secondo le seguenti modalità:
-presentandosi personalmente presso l’ufficio Anagrafe con i documenti d’identità validi. Può presentarsi anche un solo componente della convivenza di fatto purchè in possesso della fotocopia del documento d’identità del componente assente. Il modulo deve essere sottoscritto da entrambi i componenti
-via e-mail alla casella:demografici@comune.rolo.re.it
con acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti d’identità dei dichiaranti e trasmissione tramite casella di posta semplice o via PEC
-via fax:0522/66.69.53

Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il comune provvederà a inviare all’altro componente una comunicazione.
Riferimenti legislativi (Normativa): Legge 20 maggio 2016, n. 76
Carta d'Identità Elettronica CIE
Responsabile del procedimento: Casini Grazia
  • Unità:ANAGRAFE ELETTORALE
  • Responsabile dell'ufficio: Grazia Casini
  • Dirigente di riferimento: Federica Frignani
  • Telefono: 0522 658004
  • Email: demografici@comune.rolo.re.it
  • Orari: Apertura al pubblico dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 12,30, sabato dalle 8,30 alle 12,30, lunedi e giovedi dalle 15,00 alle 17,00.
Cos'è: La Carta d’Identità Elettronica – in breve CIE – è il documento personale che attesta l’identità del cittadino, realizzata in materiale plastico, delle dimensioni di una carta di credito e dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del titolare.

La foto è stampata al laser, per garantire un’elevata resistenza alla contraffazione.

Sul retro della Carta il Codice Fiscale è riportato anche come codice a barre.

Al momento della richiesta verranno raccolte anche le impronte digitali, che verranno inserite nel documento stesso.

La validità della CIE, invariata rispetto a quella della carta di identità tradizionale, è diversa a seconda all’età del titolare: 3 anni per i minori di 3 anni; 5 anni per i minorenni di età compresa tra i 3 e i 17 anni; 10 anni per i maggiorenni.

Anche per la CIE i genitori dovranno esprimere il consenso scritto per l’espatrio dei figli minorenni.

I dati del titolare presenti sul documento sono:
•Comune emettitore
•Nome del titolare
•Cognome del titolare
•Luogo e data di nascita
•Sesso
•Statura
•Cittadinanza
•Immagine della firma del titolare
•Validità per l’espatrio
•Fotografia
•Immagini di 2 impronte digitali (un dito della mano destra e un dito della mano sinistra)
•Genitori (nel caso di carta di un minore)
•Codice fiscale
•Estremi dell’atto di nascita
•Indirizzo di residenza
•Codice fiscale sotto forma di codice a barre

Durata
La carta d’identità ha validità:

3 anni, per i minori di età inferiore a 3 anni;
5 anni, per i minori di età compresa fra 3 e 18 anni;
10 anni, per le persone maggiori di età.

L’art. 7 del D.L. 09/02/2012 n. 5 ha stabilito che la scadenza sia corrispondente alla data del compleanno successiva alle validità suddette
•le carte d’identità, anche se scadute, sul territorio nazionale sono da considerarsi valide sino al 31/12/2020;
•nel caso in cui una persona debba recarsi all’estero, deve essere in possesso di un documento valido (per il quale la proroga della validità al 31/12/2020 non è valida);
Rinnovo
La carta d’identità può essere rinnovata anche nel periodo precedente al 180° giorno prima della scadenza.
La carta d’identità deve essere rinnovata nel caso in cui siano intervenute variazioni nei dati personali: nome, cognome, acquisto della cittadinanza italiana. Non è previsto il rinnovo in caso di variazione di residenza in quanto tali dato non è identificativo della persona.

Ovvero in caso di:
Smarrimento o sottrazione della carta
E' necessario fare la denuncia presso le autorità di Pubblica Sicurezza (Polizia, Carabinieri) ed esibirla in Anagrafe in originale presentandosi con un documento di riconoscimento valido. Se la carta d'identità smarrita o sottratta non è scaduta ed è stata rilasciata dal Comune di Rolo, non sarà necessario avere con sé un documento di riconoscimento valido per avere un'altra carta
Furto o smarrimento all'estero
E' valida la denuncia fatta presso il Consolato o Ambasciata italiana. Nel caso di denuncia fatta presso altri organi stranieri (es. Polizia locale) la stessa dovrà essere rifatta in Italia e successivamente consegnata all'Anagrafe centrale.
Chi può richiederlo: Chi può richiederla

Tutti i cittadini italiani o stranieri, residenti nel Comune di Rolo, anche minorenni.

I non residenti nel Comune di Rolo, che siano impossibilitati a recarsi nel proprio comune di residenza, possono richiedere la carta d'identità facendone richiesta all'Anagrafe, previo “nulla-osta” da parte del Comune di residenza.
Per il rilascio del documento è necessaria la presenza fisica dell'interessato, anche se minore di età, e non è possibile ottenere la carta d'identità per delega o procura.
A chi è destinato: A ogni cittadino che presenta richiesta
Donazione organi
Al momento della richiesta di emissione della Carta di Identità Elettronica le persone maggiorenni residenti nel Comune di Rolo possono esprimere la propria volontà a donare organi e tessuti sottoscrivendo una dichiarazione che sarà inviata al Sistema Informativo Trapianti (SIT)
Modalità di Attivazione: A Domanda
Come si richiede : La CIE si può richiedere sin da 6 mesi dalla scadenza della propria Carta d’identità (o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento) presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza.

E’ necessario presentarsi con la vecchia carta di identità oppure la denuncia di smarrimento/furto, il codice fiscale e una fototessera.

L’operatore dell’anagrafe provvederà a raccogliere tutte le informazioni necessarie e rilascerà al titolare della carta una ricevuta con valore di documento di riconoscimento fino al ricevimento del nuovo documento.

I tempi necessari per la richiesta del documento allo sportello dell’anagrafe saranno decisamente più lunghi rispetto a quelli attuali (circa 15 minuti per la CIE rispetto ai 7-8 del documento cartaceo), in quanto i dati da raccogliere sono più numerosi e complessi.
Tempi: I tempi di consegna del nuovo documento: si dovrà attendere per averlo
La CIE non viene consegnata al momento della richiesta, come avveniva con il documento cartaceo, ma è stampata dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato di Roma e spedita direttamente al cittadino entro 15 giorni dalla richiesta, tramite raccomandata, presso il Comune o ad un indirizzo da lui indicato al momento della richiesta.


Spedizione tramite raccomandata entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta all’indirizzo indicato dal richiedente. La consegna avviene esclusivamente all’interessato o ad un suo delegato, comunicato in fase di acquisizione della richiesta.
Al termine della procedura di inserimento al richiedente viene rilasciata la prima parte del PIN e del PUK, la seconda parte è contenuta nella lettera di trasmissione della carta d’identità elettronica.


Spese a carico dell'utente: Un documento più costoso

Il costo della CIE, previsto in euro 22,00, più elevato rispetto a quello del documento cartaceo (che è di euro 5,42); dovrà essere corrisposto all’operatore dell’anagrafe al momento della richiesta e comprende anche le spese di spedizione.
Dove rivolgersi: EMERGENZA COVID-19
Si riceve solo su appuntamento


Referente: Grazia Casini
Responsabile: Federica Frignani

Corso Repubblica 39 - Rolo (RE)
Tel.: 0522/658001

demografici@comune.rolo.re.it

Documenti da presentare: Cosa occorre
•Una fotografia formato tessera con sfondo chiaro, recente, con posa frontale e senza copricapo, ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro è imposto da motivi religiosi, purché il viso sia ben visibile. Il Ministero dell’Interno ha dettato apposite prescrizioni relativamente alle caratteristiche delle fotografie per la richiesta del passaporto, applicabili anche alla carta d’identità;
•Carta d’identità scaduta o in scadenza, in mancanza occorre esibire un documento di riconoscimento in corso di validità;
•Denuncia di furto o di smarrimento della precedente carta d’identità in corso di validità, resa presso le autorità competenti, in originale. Se la denuncia è stata presentata all’estero presso le autorità locali, dovrà essere ripresentata in Italia;
•Carta d’identità deteriorata, nel caso di documento completamente distrutto occorre presentare denuncia all’autorità competente, in originale;
•Tessera sanitaria/codice fiscale (carta Nazionale dei Servizi);
•Modulo di assenso per il rilascio della carta valida per l’espatrio nel caso di minore accompagnato da un solo genitore;
• Passaporto e permesso di soggiorno per i cittadini stranieri.
•Nel caso in cui il richiedente sia sprovvisto di un documento d'identità personale o, nel caso di minori, non sia possibile effettuare il riconoscimento da parte dei genitori o del tutore, il riconoscimento potrà essere fatto tramite due testimoni (fideifacenti), che conoscono personalmente il richiedente, conosciuti dal funzionario che deve rilasciare il documento, maggiorenni, di cittadinanza italiana o se stranieri residenti in Italia, capaci di agire. Nel caso in cui non fosse possibile procedere al riconoscimento nemmeno con tale modalità, la carta d'identità verrà rilasciata una volta che l'identificazione del richiedente sia stato effettuato dagli organi di Pubblica Sicurezza (art.289 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Riferimenti legislativi (Normativa): La carta d'identità in formato elettronico è stata introdotta dall'art. 10, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2015, n.125.
Note: Cittadini italiani residenti all'estero

Attualmente la carta d'identità elettronica non può essere rilasciata ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'Anagrafe Italiana Residenti all'Estero (AIRE) in quanto il rilascio del documento è subordinato all'allineamento dei dati anagrafici nel sistema dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA/SAIA), al quale i cittadini iscritti all'AIRE non sono stati allineati.

Per i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE viene rilasciata la carta d'identità in formato cartaceo, e lo stesso documento è rilasciato dai consolati italiani all'estero.

La CIE verrà rilasciata dalla nostra rete diplomatico-consolare italiana entro il 2019 e consentirà agli italiani residenti negli Stati membri dell’Unione Europea e nei Paesi in cui la carta d’identità garantisce libertà di circolazione (Andorra, Città del Vaticano, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, San Marino e Svizzera) di fruire delle più innovative tecnologie nel settore della sicurezza documentale. Il rilascio delle Carte di Identità Elettroniche inizierà, a partire dal prossimo 20 settembre, nelle sedi ‘pilota’ di Vienna, Atene e Nizza, e dopo un breve periodo di rodaggio sarà possibile anche negli altri Paesi sopracitati.

Validità per l’espatrio
La CIE vale come documento di identità e di espatrio in tutti i Paesi dell’Unione Europea, è equipollente al passaporto per espatriare nei Paesi dell'Area Schengen. Quando non è valida per l'espatrio sulla carta appare apposita dicitura.
E' sempre rilasciata non valida per l'espatrio per i cittadini stranieri (maggiorenni e minorenni), comunitari e extracomunitari.
Per un elenco aggiornato dei paesi in cui è possibile entrare con la carta d'identità, si consiglia di consultare il sito www.viaggiaresicuri.it, selezionando il paese di proprio interesse.


Cambio di residenza
Responsabile del procedimento: Grazia Casini
  • Unità:ANAGRAFE ELETTORALE
  • Responsabile dell'ufficio: Grazia Casini
  • Dirigente di riferimento: Federica Frignani
  • Telefono: 0522 658004
  • Email: demografici@comune.rolo.re.it
  • Orari: Apertura al pubblico dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 12,30, sabato dalle 8,30 alle 12,30, lunedi e giovedi dalle 15,00 alle 17,00.
Chi può richiederlo: I cittadini che cambiano la dimora abituale all'interno del Comune oppure i cittadini che stabiliscono la loro dimora a Rolo provenienti da altro Comune Italiano oppure dall'Estero
Modalità di Attivazione: A Domanda
Come si richiede : Esclusivamente utilizzando l'apposito modulo approvato dal Ministero dell'Interno, allegando tutta la documentazione di cui agli allegati A) e B), presentandola direttamente allo Sportello da parte dell'interessato, tramite raccomandata, per via telematica all'indirizzo info@comune.rolo.re.it, esclusivamente nei modi previsti, allegando copia di documento di identità di tutti i componenti maggiorenni
Tempi: L'Iscrizione/variazione anagrafica avverrà entro 2 giorni lavorativi dalal data di presentazione della richiesta. Entro 45 giorni il Comune è tenuto alla conclusione degli accertamenti dei requisiti dichiarati. In caso di accertamento negativo si provvederà alal cancellazione.
Documentazione rilasciata: ricevuta di comunicazione di cambio di residenza
Spese a carico dell'utente: nessuna
Riferimenti legislativi (Normativa): Legge 35 del 04/04/2012
D.lgs 82/2005
Dpr 445/2000
Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 - art. 5
Uffici coinvolti
U.R.P. ANAGRAFE
Autocertificazioni
Responsabile del procedimento: Casini Grazia
  • Unità:ANAGRAFE ELETTORALE
  • Responsabile dell'ufficio: Grazia Casini
  • Dirigente di riferimento: Federica Frignani
  • Telefono: 0522 658004
  • Email: demografici@comune.rolo.re.it
  • Orari: Apertura al pubblico dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 12,30, sabato dalle 8,30 alle 12,30, lunedi e giovedi dalle 15,00 alle 17,00.
Cos'è: Il termine autocertificazione indica le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, che consentono al cittadino di sostituire a tutti gli effetti ed a titolo definitivo, attraverso una propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative relative a stati, qualità personali e fatti. La mancata accettazione dell'autocertificazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio. Non sono sostituibili con l'autocertificazione i sottoelencati documenti:
- certificati medici, sanitari, veterinari
- certificati di origine e conformità alle norme comunitarie
- brevetti e marchi
Riferimenti legislativi (Normativa): Art. 46 del DPR 445/2000
Note: L'autocertificazione è consentita anche ai cittadini comunitari. Relativamente ai cittadini extracomunitari è ammessa solo nei confronti di coloro che sono residenti in Italia e le dichiarazioni solo limitate a stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani. Le amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione all'interessato viene notificata tale incongruenza ed è tenuto a regolarizzare o completare la dichiarazione resa. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste, la falsa dichiarazione fa decadere i benefici conseguiti dal provvedimento adottato.
Autocertificazione online: Visura dati anagrafici e autocertificazioni
Responsabile del procedimento:
  • Unità:ANAGRAFE ELETTORALE
  • Responsabile dell'ufficio: Grazia Casini
  • Dirigente di riferimento: Federica Frignani
  • Telefono: 0522 658004
  • Email: demografici@comune.rolo.re.it
  • Orari: Apertura al pubblico dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 12,30, sabato dalle 8,30 alle 12,30, lunedi e giovedi dalle 15,00 alle 17,00.
Cos'è:

A decorrere dal 15/04/2021 è disponibile il nuovo Portale ANPR (www.anpr.interno.it) per vedere, scaricare e stampare i propri dati anagrafici (ad esempio le proprie generalità, la composizione della famiglia, gli estremi dell’atto di nascita) e richiedere autocertificazioni sostitutive delle certificazioni anagrafiche.

A chi è destinato:

Sia per un ente pubblico, sia nei confronti di privati a seguito del D.L. 120/2020, è possibile presentare un'autocertificazione in sostituzione di un certificato anagrafico o di stato civile.

Come si richiede :

Accedendo all’area dedicata ai “servizi del Cittadino” del Portale ANPR tramite la propria CIE (Carta d’Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale) è possibile consultare i propri dati anagrafici registrati nell’Anagrafe Nazionale attraverso l’apposito servizio di “Visura” e stampare alcune tipologie di dichiarazioni sostitutive di certificazioni.


In particolare è possibile selezionare i seguenti dati da inserire nell'autocertificazione in base alle proprie esigenze:


- nascita

- stato civile

- cittadinanza

- famiglia anagrafica

- residenza

- esistenza in vita

È inoltre possibile includere nell'autocertificazione anche gli estremi della propria carta di identità, anch'essi presenti nella visura anagrafica.

Spese a carico dell'utente: - Gratuito -
Dove rivolgersi:

Servizi Demografici


I Servizi Demografici si occupano principalmente dell’iscrizione, registrazione, modifica e cancellazione dei movimenti della popolazione e della certificazione dei fatti giuridicamente rilevanti ad essi collegati all’interno del territorio comunale.


Corso Repubblica, 39


42047 Rolo


0522/658004


demografici@comune.rolo.re.it

Albo Giudici popolari
Responsabile del procedimento: Frignani Federica
Cos'è: Gli Albi dei Giudici popolari sono costituiti presso le Corti di Assise e le Corti di Assise d'appello e consistono in elenchi di cittadini in possesso dei requisiti per assumere l'incarico di Giudice popolare.
Chi può richiederlo: L'inserimento in tali Albi può avvenire su richiesta del cittadino in possesso dei requisiti oppure con iscrizione d'ufficio da parte dell'Ufficio Elettorale.
L'iscrizione avviene ogni due anni, negli anni dispari.
A chi è destinato: Tutti i cittadini residenti che nell'anno abbiano compiuto o debbano compiere il 30^ o il 31^ anno di età e che siano in possesso dei requisiti richiesti saranno iscritti d'ufficio. I cittadini che cambiano comune di residenza dopo il compimento del 31^ anno dovranno presentare domanda di nuova iscrizione presso il nuovo comune.
Modalità di Attivazione: D'Ufficio
Come si richiede : Su domanda in caso di variazione di residenza oppure per variazione del titolo di studio. In tutti gli altri casi l'iscrizione avviene d'ufficio.
Tempi: L'iscrizione rimane valida fino al compimento del 65^ anno di età.
La perdita del diritto avviene a seguito della perdita dei requisiti richiesti.
Spese a carico dell'utente: Nessuna.
Dove rivolgersi: Presso l'Ufficio Elettorale negli anni dispari entro il 31 Luglio.
Riferimenti legislativi (Normativa): Legge 10/04/1951 n. 287
Legge 405/1952, art. 3
Legge 1441/1956 art. 27
Aggiornamento dell'albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente e scrutatori di seggio elettorale
Responsabile del procedimento: Frignani Federica/ referente Casini Grazia
  • Unità:ANAGRAFE ELETTORALE
  • Responsabile dell'ufficio: Grazia Casini
  • Dirigente di riferimento: Federica Frignani
  • Telefono: 0522 658004
  • Email: demografici@comune.rolo.re.it
  • Orari: Apertura al pubblico dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 12,30, sabato dalle 8,30 alle 12,30, lunedi e giovedi dalle 15,00 alle 17,00.
Cos'è: In ogni comune è tenuto un unico albo dei cittadini idonei a svolgere la funzione di scrutatore e Presidente di seggio elettorale. L’albo comprende i nominativi dei cittadini che presentano specifica domanda.
Chi può richiederlo: Scrutatore di Seggio Elettorale

– cittadinanza italiana;
– compimento del 18° anno di età;
– aver assolto l’obbligo scolastico;
– iscrizione nelle liste elettorali del comune;
– svolgere una professione non ostativa alla funzione di scrutatore.

A norma di legge, sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio tutti i dipendenti dei Ministeri dell’Interno e dei Trasporti, gli appartenenti alle Forze Armate in servizio, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti, i segretari comunali ed i dipendenti comunali addetti agli uffici elettorali e i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Presidente di seggio:
Possono assumere detto incarico coloro che si trovino nelle seguenti
condizioni:
a) siano elettori;
b) non abbiano superato il 70° anno di età;
c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado;
d) non siano dipendenti dei Ministeri dell'Interno, Poste e
Telecomunicazioni, Trasporti;
e) non appartengano alle forze armate in servizio né svolgano presso le
A.U.S.L. le funzioni già attribuite ai medici provinciali, agli ufficiali
sanitari o ai medici condotti;
f) non siano segretari comunali, nè dipendenti dei Comuni normalmente
addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali;
g) non siano candidati alle elezioni
A chi è destinato: A tutti i cittadini che dispongono dei requisiti necessari.
Modalità di Attivazione: A Domanda
Come si richiede : i cittadini, disposti a svolgere le funzioni di scrutatore e Presidente di seggio
elettorale, sono invitati a presentare la domanda di iscrizione nell'apposito “albo” da inoltrarsi al Comune entro il mese di novembre del corrente anno.(2020)
Compilazione della domanda tramite modulo in allegato.

Tempi: scrutatore di seggio: presentazione della domanda entro il mese di novembre del corrente anno

Presidente di Seggio: entro il mese di ottobre
del corrente anno
Dove rivolgersi: DOVE RIVOLGERSI
U.R.P. – Ufficio Relazioni: demografici@comune.rolo.re.it
0522-658001-piano terra
Corso Repubblica 39 - Rolo (RE)

Documenti da presentare: La domanda, indirizzata al Sindaco, deve essere compilata su apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico entro il mese di ottobre (presidente di seggio) entro di Novembre del corrente anno (scrutatore di seggio)
Nel modulo occorre indicare i dati anagrafici, il titolo di studio posseduto e la professione; scaduti i tempi di presentazione delle domande, l’ufficio elettorale procede agli accertamenti di legge. I cittadini idonei sono inseriti nell ’albo degli scrutatori di seggio a partire dall ’inizio dell’anno successivo. In caso di mancato accoglimento della richiesta il Sindaco notifica agli interessati le motivazioni;

L’albo degli scrutatori è depositato presso la segreteria del comune per la durata di 15 giorni ed ogni cittadino può prenderne visione; In caso di consultazioni elettorali e/o referendum la nomina degli scrutatori sarà effettuata tra i nominativi contenuti nell’albo.

L’iscrizione rimane in vigore sino a quando il cittadino non rinuncia espressamente con atto scritto o vengono meno i requisiti per l’iscrizione. La domanda di cancellazione può essere presentata compilando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Riferimenti legislativi (Normativa): NORMATIVA Legge 8/3/1989 n. 95, modificata con Legge 30/4/1999 n. 120
Comune di
Rolo
Indirizzo: C.so Repubblica 39 42047 ROLO (RE)
telefono: 0522 - 658011 P.Iva: 00440750354
Posta elettronica certificata (PEC) rolo@cert.provincia.re.it e-mail: info@comune.rolo.re.it

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